Art. 11
(Opere pubbliche comunali)
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, la deliberazione dell'organo competente di approvazione del progetto definitivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla presente legge.
2. L'approvazione di progetti preliminari delle opere pubbliche o di pubblica utilitą da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni degli strumenti urbanistici comunali, non comporta la necessitą di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della
legge regionale 23 febbraio 2007, n.5).
3. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione sostituiscono la segnalazione certificata di agibilitą.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 21/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 4, L. R. 29/2017
3Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 5, L. R. 29/2017