Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 41
 (Misura di tolleranza)
2. Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal comma 1sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 29. Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro.
2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio né alterazione della superficie calpestabile.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2014
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 29/2017