Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 17
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia:
a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 1;
b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;
e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggioli aggettanti di profondità superiore a 2 metri, rampe e scale aperte.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 70, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 141, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 141, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
6 Articolo sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 13/2014
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 2, L. R. 25/2015
8 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 6, L. R. 29/2017
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 7, lettera a), L. R. 29/2017
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 7, lettera b), L. R. 29/2017
11 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 8, lettera a), L. R. 29/2017
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 8, lettera b), L. R. 29/2017
13 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 6, comma 6, lettera a), L. R. 6/2019
14 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 6, lettera b), L. R. 6/2019
15 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2020