Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 7

(Occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggetti a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni del demanio idrico regionale con ponti ferroviari, strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale, nonché le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni del demanio idrico regionale a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale.

(2)

1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale o di un suo delegato.

(3)(7)

1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni del demanio idrico regionale, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.

(6)

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del demanio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.

(1)(4)(8)

2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:

a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;

a bis) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;

b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.

(5)(9)(10)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 142, comma 1, L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012

Parole aggiunte al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012

Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012

Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 10, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Comma 2 bis sostituito da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017

10  Lettera a bis) del comma 2 bis aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.