Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 18
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a)programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;
b)attività di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessità delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;
c)rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, Comunità di montagna, Consorzi di bonifica e soggetti privati;
d)determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;
e)riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera c)e riscossione delle indennità di occupazione di cui all'articolo 24, comma 5;
f)organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.
(1)
Note:1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 6/2021