Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 18

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a)programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;

b)attività di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessità delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;

c)rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, Comunità di montagna, Consorzi di bonifica e soggetti privati;

d)determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;

e)riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera c)e riscossione delle indennità di occupazione di cui all'articolo 24, comma 5;

f)organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 6/2021