Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 14 ter

(Garanzie)

(1)(2)

1. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, la cauzione a garanzia delle concessioni di beni del demanio idrico regionale è dovuta solo qualora l'importo del canone annuo iniziale di concessione sia superiore a 2.500 euro.

2. Non è dovuta alcuna cauzione per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni di beni del demanio idrico regionale di cui all'articolo 9, comma 3.

Note:

Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017

Articolo sostituito da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 13/2021