1.
La Regione può trasferire in proprietà a titolo gratuito ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti i caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali ai sensi della
legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28
(Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).