Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 4 bis
2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione č autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalitą idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.
3. Il prezzo di vendita del bene č determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A.
4. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 57/1971, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita č perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato nell'avviso e secondo le modalitą e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Gli oneri relativi alla procedura di alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Gli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene sostenuti dall'Amministrazione regionale o dal soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Il rimborso, entro il termine fissato dall'Amministrazione regionale, da parte dell'acquirente degli oneri sostenuti per le operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di vendita, pena la decadenza dall'aggiudicazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 26, L. R. 11/2011
3 Articolo sostituito da art. 16, comma 16, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2017