Articolo 3 bis
(Intestazione al demanio idrico regionale)
1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalitą idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato.
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 16/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 10/2017