Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 3
 (Acquisizione al demanio idrico)
1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio idrico regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacitą di laminazione dei corsi d'acqua, qualora sia accertata la funzionalitą idraulica dei beni da parte dalla struttura regionale competente.
1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietą di terzi in relazione ai quali č stata accertata la funzionalitą idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontą di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolaritą urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o un suo delegato.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 16/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 20, comma 1, L. R. 10/2017