Art. 27
(Norme finanziarie)
1.
Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 11, comma 2, e 18, comma 1, lettera e), sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.1.104 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con riferimento ai seguenti capitoli:
a)
capitolo 752, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<
Canoni e indennità di occupazione previsti dalla nuova disciplina delle concessioni in materia di demanio idrico regionale non navigabile>>;
b)
capitolo 1156, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<
Canoni e indennità di occupazione previsti dalla nuova disciplina delle concessioni in materia di demanio idrico regionale navigabile>>.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1404 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 con riferimento al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 con riferimento ai capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.