Art. 20 bis
(Funzioni delle Comunità di montagna)
1.
Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:
a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;
b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 6/2021
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 13/2021
3Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.