1.
Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a)rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, di cui all' articolo 12, comma 1 ;
b)riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni di cui alla lettera a).