Art. 15
(Cessazione della concessione)
1. La cessazione della concessione dei beni del demanio idrico regionale comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilitą da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio medesimo.