Art. 14
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, a decorrere dall'1 aprile 2011. Alle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.
1 bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 č ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle societā sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivitā commerciali.
1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale č ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiari di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegni a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento č utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attivitā agricola.
2.
Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:
a)per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunitā di montagna e altri enti pubblici per finalitā di pubblico interesse;
b)per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunitā di montagna e altri enti pubblici.
b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;
b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;
b quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria);
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato ai sensi del comma 1.
4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'
articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall'Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all'applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4 bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale, č tenuto al pagamento di un'indennitā pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte del servizio competente in materia di demanio idrico regionale, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualitā o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera e), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 17, L. R. 14/2012
3 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 212, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 5, L. R. 5/2013
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 5, L. R. 5/2013
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 11/2014
7 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
8 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
9 Lettera b ter) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
10 Lettera b quater) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
11 Lettera b quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
13 Lettera b quinquies) del comma 2 sostituita da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
14 Lettera b sexies) del comma 2 aggiunta da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L. R. 8/2020
16 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 6/2021
17 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 6/2021