1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, le occupazioni di beni del demanio idrico regionale sui quali risultano edificate porzioni di fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 265/2001.