Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 12
 (Manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche e posa di appostamenti)
1. Il rilascio di autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito, e al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. Per lo svolgimento di manifestazioni motonautiche è altresì richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Comma 1 bis abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 37, L.R. 22/2010.
6 Comma 1 ter abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 37, L.R. 22/2010.
7 Comma 1 quater abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 37, L.R. 22/2010.
8 Comma 1 quinquies abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 37, L.R. 22/2010.
9 Comma 1 .1 aggiunto da art. 5, comma 59, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Comma 1 .2 aggiunto da art. 5, comma 59, L. R. 18/2011
11 Comma 1 .1 sostituito da art. 4, comma 121, lettera a), L. R. 14/2012
12 Comma 1 .1 bis aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
13 Comma 1 .1 ter aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
14 Comma 1 .1 quater aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
15 Comma 1 .2 sostituito da art. 4, comma 121, lettera c), L. R. 14/2012
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, L. R. 16/2012
17 Comma 1 .1 sostituito da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 20/2018
18 Comma 1 .1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 19, lettera a), L. R. 13/2019
19 Parole aggiunte al comma 1 .2 da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 13/2019