Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 10
 (Pareri)
1. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi, di nuove opere destinate a fini esclusivamente privati non suscettibili di destinazione economico-commerciale, produttiva o turistica, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.
2. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere destinate a finalità economico-commerciali, produttive o turistiche è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.
4. L'autorizzazione idraulica non è richiesta in caso di rinnovo di concessioni, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche tipologiche delle opere eventualmente realizzate sui beni del demanio idrico regionale.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 5/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 10/2017
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 10/2017
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2023