3.
La presente legge disciplina le funzioni in materia di demanio idrico trasferite dallo Stato con il
decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 4, n. 1) e n. 1 bis) dello Statuto speciale e in attuazione della
legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).