Legge regionale 11 agosto 2009 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.

2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 3 della legge regionale 2/2009.

2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.

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2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.

(3)

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.

(4)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 17/2010

Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 104, comma 1, L. R. 17/2010

Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 25/2015

Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 6/2019