Art. 8
(Progetti di opere strutturali)
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2, che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'
articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2014
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 13/2014
3 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.