Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione)
1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.
4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.
5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.
Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 13/2014