Art. 4
(Competenze dei Comuni)
1.
I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) a svolgere le attivitą connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;
c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6, le attivitą relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;
d) a svolgere le attivitą connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 11/2011
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 4, comma 72, L. R. 14/2012