Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 16 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2014
2 Articolo 12 bis aggiunto da art. 41, comma 2, L. R. 29/2017
3 Articolo 2 bis aggiunto da art. 67, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Articolo 14 bis aggiunto da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
5 Con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
6 Articolo 12 ter aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 5/2026
TITOLO I
 LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
CAPO I
 PRINCIPI E FUNZIONI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capi I, II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 2
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 2 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 67, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
3 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 3
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012
5 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del comma 3 del presente articolo.
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
7 Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
10 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
12 Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
13 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017
14 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017
15 Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
16 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
17 Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale continuano ad operare gli organismi tecnici già costituiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 2, L.R. 2/2024.
18 Nella more della nuova classificazione delle zone sismiche continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale previgente, ai sensi dell'art. 76, c. 3, L.R. 2/2024.
19 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 4
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
CAPO II
 VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Art. 5
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014
8 Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
9 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
10 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 6
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 13/2014
4 Articolo sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
6 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 5 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6 Comma 6 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7 Comma 7 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
8 Comma 8 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9 Comma 9 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
10 Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 8
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2014
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 13/2014
3 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
5 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 25/2015
Art. 10
4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Comma 2 abrogato da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Comma 3 sostituito da art. 73, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5 Comma 4 abrogato da art. 73, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
7 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
8 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
CAPO III
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
Art. 12
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 74, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 12 bis
1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua, con riferimento ai procedimenti disciplinati con il regolamento, l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 2, L. R. 29/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 75, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 75, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 75, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 12 ter
1. Ai fini della determinazione della conformità strutturale dell'immobile si fa riferimento al certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente previsto dalla normativa vigente all'epoca di realizzazione munito, ove previsto, di attestato di deposito presso l'ente competente all'epoca della realizzazione.
2. Nel caso di indisponibilità del documento di cui al comma 1, la licenza d'uso o di abitabilità ovvero il certificato di agibilità sono sufficienti a determinare la conformità strutturale qualora richiamino espressamente il certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente ovvero attestino l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia strutturale vigente all'epoca.
3. Nel caso di indisponibilità anche dei documenti di cui al comma 2, l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione può essere provato da altri documenti d'archivio, atti pubblici o privati di cui sia dimostrata la provenienza.
4. Qualora l'assenza o irreperibilità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 sia dovuta a cause di forza maggiore o eventi straordinari ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, calamità naturali, eventi bellici, deterioramento o distruzione degli archivi pubblici o privati, ovvero perdita documentale certificata da pubbliche amministrazioni competenti, e l'immobile risulti munito di licenza d'uso o di abitabilità ovvero di certificato di agibilità, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al Comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture.
5. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate a seguito dell'evento sismico del 1976, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo degli adempimenti relativi agli interventi strutturali all'epoca previsti.
6. Nel caso di interventi già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente articolo e classificabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres. (Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica), come privi di rilevanza e di minor rilevanza, limitatamente alla sottocategoria di cui alla lettera B2) dell'allegato B, per le quali si sia formato o acquisito il titolo edilizio o il titolo non sia dovuto, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al Comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture.
7. Restano ferme le competenze delle amministrazioni in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle costruzioni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 5/2026
TITOLO II
 TUTELA FISICA DEL TERRITORIO
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2 Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 6/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 174, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 174, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5 Articolo abrogato da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
Art. 16
4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.
7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
5 Articolo sostituito da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024 . Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui al presente articolo, come sostituito dall'art. 92, c. 1, lett. c), L.R. 3/2024, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
6 Le linee guida di cui al presente articolo sono state emanate con DGR 18/10/2024, n. 1542 (B.U.R. 30/10/2024, n. 44).
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
Art. 16 bis
1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).
3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2014
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 21/2015
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 7, L. R. 12/2018
2 Articolo abrogato da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Gorizia, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
2. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Pordenone, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Trieste, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
4. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Udine, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Udine" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
5. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 13 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Iniziative formative in materia di costruzione in zona sismica" e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5, previsti in complessivi 45.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
8. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 15, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisa in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2198 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009- 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione ''Spese relative alla cartografia geologico-tecnica riguardante il territorio regionale'' e con lo stanziamento complessivo di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisi in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 19
 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche);
b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68);
e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27);
f) l'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
h) l'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
i) i commi 1 quater e 1 quinques dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
j) l'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
k) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 ''Disciplina dei lavori pubblici'', alla legge regionale 5/2007 ''Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio'', e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico).
Art. 20
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.
2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.
3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 17/2010
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 104, comma 1, L. R. 17/2010
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 25/2015
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 6/2019