Legge regionale 06 agosto 2009, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.
Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole <<, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti>> sono soppresse.
Art. 3
1. All'articolo 23 della legge regionale 8/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attività sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono>>;
b) al comma 2 le parole <<Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attività nelle>>;
e) al comma 6 le parole <<sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro>>;
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 24 della legge regionale 8/2003, sono inseriti i seguenti:
Art. 24 quater
 (Attività di prevenzione)
1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:
a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;
b) informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche;
c) campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;
d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;
e) corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'articolo 23, nonché per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle società sportive;
f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;
g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;
h) studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonché all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute.
2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonché i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.
Art. 24 septies
 (Foglio informativo antidoping)
1. La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.
2. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e agli atleti agonisti.
3. La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attività organizzate dai gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1; nel caso di atleti praticanti attività sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta a ogni prima iscrizione alla società e associazione sportiva.
4. Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.
5. Il foglio informativo altresì è messo a disposizione nei centri Informagiovani.
6. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'amministrazione regionale.
7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della società, associazione sportiva, nonché dei gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 23, comma 6.

Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e ai capitoli 6037 e 6040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e dagli articoli 24 bis, 24 quater, 24 quinquies, 24 sexies e 24 septies della legge regionale 8/2003, come inseriti dall'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Iniziative per la tutela della salute in ambito sportivo e di contrasto al doping>>.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 septies, comma 7, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, comma 1, affluiscono all'unità previsionale di base 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 39 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di foglio informativo antidoping>>.