1.
All'articolo 10 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di avvio e svolgimento di attivitā di servizi>>;
b) alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le parole <<, e di avvio e svolgimento di attivitā di servizi>>;
c) la lettera b) del comma 2 č abrogata;
d)
a lettera c) del comma 2 č sostituita dalla seguente:
<<c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformitā a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalitā compatibili con gli standard informatici regionali;>>;
e) alla lettera d) del comma 2 la parola <<anche>> č soppressa;
f)
la lettera f) del comma 2 č sostituita dalla seguente:
<<f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attivitā produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attivitā di servizi;>>;
g) alla fine della lettera g) del comma 2 sono aggiunte le parole <<e ad attivitā di servizi>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 10, comma 2, della legge regionale 3/2001, come modificato dal comma 1, fanno carico alla unitā di bilancio 9.3.1.1157 e al capitolo 50 e alla unitā di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.