Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 10
 (Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall'1 gennaio 2010 la Direzione centrale salute e protezione sociale è ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è dotata di autonomia organizzativa e gestionale.
2. È soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia regionale della sanità. A decorrere dall'1 ottobre 2009 il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decade dall'incarico e il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia regionale della sanità coadiuvato dal vicedirettore centrale che assume le funzioni di vicecommissario straordinario. Il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali la cui durata è legata al mandato del cessato direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decadono il 31 dicembre 2009. A decorrere dalla data di cui al comma 1 le funzioni dell'Agenzia regionale della sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa. Per l'accertamento della situazione patrimoniale dell'Agenzia regionale della sanità alla data del 31 dicembre 2009 il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e il vicedirettore assumono, rispettivamente, dall'1 gennaio 2010, anche le funzioni di commissario liquidatore e di vicecommissario liquidatore con il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla chiusura della gestione pregressa. Dall'1 gennaio 2011 la Regione succede alla gestione liquidatoria per le eventuali poste ancora pendenti; le eventuali somme residue sono finalizzate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. È soppresso, con la procedura e la tempistica di seguito descritta, il Centro servizi condivisi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'organo di vertice del predetto ente, congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla Giunta regionale, tramite la competente direzione regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei rapporti attivi e passivi, degli impegni e dei rischi facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, modalità e termini per la soppressione dell'ente e per il trasferimento delle funzioni del medesimo a uno o più enti che subentrano, a decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro servizi condivisi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla data di soppressione dell'ente ovvero a decorrere dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al presente comma. Annualmente la Giunta regionale individua le attività tecnico-amministrative da svolgere in forma centralizzata da parte di uno o più enti. L'adesione alle procedure centralizzate è obbligatoria da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
6. Il direttore centrale può inoltre conferire direttamente, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, incarichi dirigenziali, di linea e di staff, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.
7. Il direttore centrale per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico può inoltre conferire direttamente incarichi dirigenziali, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per un periodo massimo di tre anni non rinnovabile, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.
8. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 6 e 7 possono essere conferiti per un periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, anche a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale, collocati in aspettativa; il servizio prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio.
9. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 6, 7 e 8 avviene previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale che nomina gli altri componenti.
11. Ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate le funzioni e le attività per le quali la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale degli uffici degli enti del Servizio sanitario regionale con rimborso delle spese dai medesimi sostenute.
12. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa all'Agenzia regionale della sanità si intendono fatti, ove compatibili, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa alla Direzione centrale salute e protezione sociale si intendono fatti, ove compatibili e coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, i riferimenti contenuti nella vigente normativa al Centro servizi condivisi si intendono fatti, ove compatibili, all'ente o agli enti che subentrano nelle relative funzioni.
14. A decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).
15. A decorrere dalla data di cui al comma 1 e dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
19. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si applica quanto previsto per l'Amministrazione regionale dalla vigente normativa.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 17/2010
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6 Comma 4 quater aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
7 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
8 Comma 4 sexies aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
9 Comma 4 septies aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
10 Comma 4 ter abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25 agosto 2011).
11 Comma 4 quater abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25 agosto 2011).
12 Comma 4 quinquies abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25 agosto 2011).
13 Comma 4 sexies abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25 agosto 2011).
14 Comma 4 septies abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25 agosto 2011).
15 Lettera b) del comma 17 abrogata da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16 Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 12/1994, a decorrere dall'1/1/2015.
17 Lettera b) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
18 Lettera c) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
19 Lettera d) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera a) del comma 7 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
20 Lettera e) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
21 Lettera f) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
22 Lettera h) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 9 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
23 Comma 5 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.