Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Capo VII

Accelerazione di procedure di spesa in materia di politiche per la famiglia

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 11/2006 e alla legge regionale 20/2005)

1.

( ABROGATO )

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

4.

( ABROGATO )

(4)

5.

( ABROGATO )

(5)

6.

( ABROGATO )

(6)

7. AI comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole <<agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009>>.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021

Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021

Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021

Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021

Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021

Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021

Art. 27

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2001)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<o il recupero>> sono sostituite dalle seguenti: <<, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero>>.

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 le parole <<a primo rischio decrescente>> sono sostituite dalle seguenti: <<da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata>>.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 è inserito il seguente:

<<5 bis. La garanzia del Fondo è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.>>.

Art. 28

(Norme in materia di edilizia residenziale)

1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.

(1)

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

(2)

2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi già restituite o in corso di restituzione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica), ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 4 da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

Art. 29

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica)

(1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.

1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall'1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.

1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1 bis, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.