Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Capo VI

Interventi nel settore lavoro e formazione professionale

Art. 20

(Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)

(1)

1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di quarantotto mesi, eventualmente prorogabili in considerazione del perdurare della situazione di crisi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare ulteriore personale somministrato destinato a esercitare attività e funzioni svolte in via esclusiva dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie al fine di incrementare le risorse del bilancio regionale mediante la gestione della Programmazione comunitaria e la partecipazione ai bandi a gestione diretta della Commissione europea. Il personale somministrato è assegnato alla Direzione centrale medesima in numero di dieci unità.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 12, comma 7, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Art. 21

(Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale, interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

(1)

1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2009.

(2)

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contributo di solidarietà.

3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.

(3)

3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.

(4)

3 quater. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori alla decorrenza della proroga e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore del datore di lavoro richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipula dell'accordo di proroga in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(5)

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi" e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2009.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 5 l'anno 2001 è stato corretto in 2011.
Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 31, lettera a), L. R. 12/2009

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 31, lettera b), L. R. 12/2009

Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 24/2016

Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 16/2019

Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 69, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 22

( ABROGATO )

(4)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 9, comma 39, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 40, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 41, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Articolo abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013. Le disposizioni continuano ad applicarsi secondo quanto indicato al comma 2 del medesimo art. 96, L.R. 26/2012.

Art. 23

(Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART)

1. Ai sensi dell'articolo 68 bis della legge regionale 12/2002 viene ulteriormente finanziato il Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART (Ente bilaterale artigianato) con un importo di 500.000 euro per il sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a quattordici dipendenti, che abbiano concordato, per i propri dipendenti o parte di essi, con le organizzazioni sindacali il ricorso agli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 19, commi 1, 1 bis e 1 ter, del decreto legge 185/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 2/2009, e successive modifiche.

(1)(2)

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8603 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Fondo per il sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, L. R. 12/2010

Art. 24

(Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali)

1. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali" e con lo stanziamento di 2.700.000 euro per l'anno 2009.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 25

(Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti organici di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate, con riferimento a interventi formativi già avviati che coinvolgono direttamente le imprese regionali in attività formative di lavoratori occupati e non occupati, specifiche disposizioni di deroga dai termini temporali previsti per il completamento di progetti e la relativa rendicontazione, fermo restando il rispetto dei vincoli e delle procedure previste dai regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di impiego del Fondo sociale europeo.