Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Capo V

Aiuti de minimis nel settore della pesca

Art. 19

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti de minimis nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori del settore della pesca marittima di compensazioni conseguenti all'arresto definitivo ovvero di aiuti in materia di compensazione socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.>>.

2. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente "Ristoro, in regime di aiuti de minimis, ai pescatori per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in materia di compensazione socio-economica".