Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Capo III

Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile

Art. 10

(Procedure di accelerazione straordinarie)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità montane e Autorità d'ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano alla Protezione civile della Regione l'elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall'Amministrazione regionale, con l'esclusione delle opere finanziate dalla Protezione civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato alla protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformità alle procedure per essa definite.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell'Amministrazione regionale.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: <<Centro operativo di protezione civile>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero del sistema integrato di protezione civile>>.

Art. 12

(Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile)

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

2. Il decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l'avvio dell'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché avvio del procedimento espropriativo e autorizza l'occupazione d'urgenza dei suoli per l'immissione in possesso e l'inizio dei lavori.

3. Lo stesso decreto è inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, è pubblicato all'Albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalità per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all'ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all'acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell'atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio.

5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.

Art. 13

(Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile)

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emergenza a seguito dell'emanazione di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ovvero disposti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale).