Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 30 undecies

(Gestione economica e patrimonio)

(1)

1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2023