Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 30 nonies

(Comitato scientifico)

(1)

1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.

(3)

2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2023