Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 20

(Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)

(1)

1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di quarantotto mesi, eventualmente prorogabili in considerazione del perdurare della situazione di crisi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare ulteriore personale somministrato destinato a esercitare attività e funzioni svolte in via esclusiva dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie al fine di incrementare le risorse del bilancio regionale mediante la gestione della Programmazione comunitaria e la partecipazione ai bandi a gestione diretta della Commissione europea. Il personale somministrato è assegnato alla Direzione centrale medesima in numero di dieci unità.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 12, comma 7, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.