Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 12

(Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile)

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

2. Il decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l'avvio dell'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché avvio del procedimento espropriativo e autorizza l'occupazione d'urgenza dei suoli per l'immissione in possesso e l'inizio dei lavori.

3. Lo stesso decreto è inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, è pubblicato all'Albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalità per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all'ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all'acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell'atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio.

5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.