Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 1

(Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)

1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell'ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonché agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sull'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e sull'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, della viabilità, dell'edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro.

(1)

4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un'unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto e del contratto di appalto dei lavori. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.

(2)

5. Alla legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo:

<<Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare.>>;

b) dopo il comma 9 bis dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17.

9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter.

9 quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.>>;

c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 prima della parola <<con>> è inserita la seguente: <<preferibilmente>>;

d) dopo il numero 8) del comma 3 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

<<8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;>>;

e) al comma 3 dell'articolo 22 dopo le parole <<procedura negoziata>> sono inserite le seguenti: <<di importo superiore a 500.000 euro>>;

f) al comma 1 dell'articolo 50 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.>>;

g) al comma 4 dell'articolo 50 dopo le parole <<per materia>> sono aggiunte le seguenti: <<e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario>>;

h) al comma 5 dell'articolo 51 prima delle parole <<La deliberazione di cui al comma 4>> sono inserite le seguenti: <<Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7,>>;

i) dopo la lettera a) del comma 7 dell'articolo 51 è inserita la seguente:

<<a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;>>;

j) il comma 1 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.>>;

k) il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.>>;

l)

( ABROGATA )

m)

( ABROGATA )

(4)(5)(6)

6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalità viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.

7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Spese per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2009.

(3)

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:

a) unità di bilancio 2.4.2.1053 - capitolo 2295 per 800.000 euro per l'anno 2009;

b) unità di bilancio 5.1.1.1088 - capitolo 6037 per 460.000 euro per l'anno 2009;

c) unità di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo 3870 per 220.000 euro per l'anno 2009;

d) unità di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo 9039 per 20.000 euro per l'anno 2009.

9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 è istituito "per memoria" all'unità di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici".

10. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto il seguente:

<<6 quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali.>>.

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 28, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 28, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 28, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 9 giugno 2010, depositata il 17 giugno 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 25 dd. 23 giugno 2010), l'illegittimità costituzionale della lettera a) del presente comma.

Lettera m) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione del c. 5 bis, art. 68, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2011.

Lettera l) del comma 5 abrogata da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 6 ter, art. 56, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2013.