Legge regionale 04 giugno 2009, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Capo II
 Norme in materia di accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale
Art. 7
 (Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L'approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere è approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalità di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
Art. 8
 (Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)
1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalità di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.
4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.
5. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 8 e 9.