Art. 30 decies
1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.
2.
Possono inoltre essere fonti di finanziamento:
a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;
c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
d) eventuali altre entrate.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.