Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui alla presente legge, anche in attuazione dei principi della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), e del Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'allegato sub A del provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini l'esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi terapeutici appropriati entro i tempi che garantiscano la migliore gestione dei problemi clinici sospettati o diagnosticati, nonché di un corretto sistema di prevenzione.
2. La Regione si impegna a garantire nelle forme ritenute più opportune la celerità degli interventi richiesti.
Art. 3
 (Tempi massimi delle prestazioni)
1. Nei limiti temporali fissati dal Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, la Giunta regionale determina annualmente all'interno delle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), i tempi massimi delle principali prestazioni, ivi comprese le graduazioni per criteri di priorità. Con il medesimo atto la Giunta regionale determina altresì i tempi massimi delle prestazioni eventualmente non comprese nel Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008.
2. Le aziende sanitarie della regione definiscono, all'interno del piano annuale, le sedi dove sono garantiti i tempi massimi. Le sedi, ivi compresi i privati accreditati, sono definite nell'ambito di un accordo di area vasta e tengono conto di criteri di accessibilità geografica, orario di apertura e volumi erogati.
3. Nel rispetto dei contenuti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 120/2007, è previsto il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito delle attività istituzionali ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria. Il differenziale tra i due tempi non può superare i quindici giorni per le attività diagnostiche e le visite e i trenta giorni per i ricoveri ospedalieri programmati.
Art. 15
 (Clausola valutativa)
2. L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.
Art. 16
 (Sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali)
1. È consentito il sistema regionale di prenotazione per tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, contenente l'intero catalogo di offerta regionale di prestazioni sanitarie ambulatoriali, comprensivo delle agende dell'attività libero professionale intramuraria, al fine di rendere trasparente l'offerta e omogenee le modalità di accesso per tutti i cittadini, consentire economie gestionali, il monitoraggio costante dell'attività ambulatoriale, nonché dei tempi di attesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale persegue la realizzazione e la costante manutenzione dell'anagrafe regionale unica degli assistiti gestita mediante strumenti informatizzati, nonché l'introduzione di un vocabolario delle prestazioni sanitarie condiviso nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
3. Al sistema regionale di prenotazione possono aderire anche gli erogatori privati, in seguito ad accordi specifici e sulla base di una tariffa parametrata sul numero di prestazioni prenotate.
4. Al sistema regionale di prenotazione si accede attraverso gli sportelli aziendali all'uopo istituiti presso i servizi ospedalieri e territoriali, per mezzo del servizio di call center regionale, nonché in via sperimentale direttamente attraverso internet.
5. L'Amministrazione regionale avvia sperimentazioni gestionali al fine di consentire la prenotazione delle prestazioni da parte dei medici prescrittori, dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale, anche mediante l'utilizzo della Carta regionale dei servizi.
6. Nell'ambito delle sperimentazioni può essere attuata, presso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie del territorio, la possibilità di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di stampa e ritiro del referto.
Art. 17
 (Informatizzazione e messa in rete del Servizio sanitario regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 16, l'Amministrazione regionale realizza, anche per mezzo di società da essa partecipate, le infrastrutture informatiche e i sistemi informativi a supporto dell'organizzazione dei servizi sanitari e promuove la messa in rete dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate, al fine di garantire in primo luogo la multicanalità e la semplificazione dell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.
2. L'Amministrazione regionale promuove l'utilizzo degli strumenti dell'innovazione tecnologica e il progressivo abbandono della prescrizione cartacea da parte dei medici prescrittori e dei medici di medicina generale, per una più efficace costruzione del percorso di cura e assistenza e per un migliore governo clinico da parte delle aziende sanitarie.
3. L'Amministrazione regionale individua le modalità operative e gli standard di sicurezza per l'accesso da parte dei medici di medicina generale ai sistemi informativi regionali di supporto al sistema dell'offerta sanitaria per la trasmissione telematica di informazioni certificate, sia per la richiesta di prestazioni specialistiche, sia per la comunicazione di diagnosi e di referti, al fine di consentire al medico di medicina generale di svolgere pienamente il proprio ruolo di attore principale nella realizzazione delle cure primarie e nel contempo garantire al cittadino una maggiore tempestività e qualità dell'assistenza.
Art. 21
1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è abrogata.