Legge regionale 12 marzo 2009 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2015

Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2006)

1. La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata.

Art. 3

(Modifica all'articolo 67 della legge regionale 24/2006)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 53 a 56 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 15, comma 5, lettera g), L. R. 20/2015

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.