Legge regionale 12 marzo 2009 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2015
Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 1
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2008)
1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.
Art. 2
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2006)
1. La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata.
Art. 3
(Modifica all'articolo 67 della legge regionale 24/2006)
1. Il comma 1 bis dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006 è abrogato.
Art. 4
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)
1. I commi da 53 a 56 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 15, comma 5, lettera g), L. R. 20/2015
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.