Legge regionale 30 dicembre 2008 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Art. 3

(Finalità 1 - Attività economiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per la concessione agli operatori del settore della pesca marittima e dell'acquacoltura di aiuti nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.

(6)(19)(27)

2. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 previa e preventiva verifica delle condizioni previste dalla normativa europea da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

(28)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. Alla lettera a) del comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<e della durata di un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<e della durata di due anni>>.

5. Gli oneri previsti dall'articolo 5, comma 24, lettera a), della legge regionale 30/2007, come modificata dal comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

6. Dopo il comma 22 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è inserito il seguente:

<<22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.>>.

7. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell'articolo 8, comma 22 bis, della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

8.

( ABROGATO )

(14)(23)

8 bis.

( ABROGATO )

(7)(24)

9.

( ABROGATO )

(8)

10.

( ABROGATO )

(9)

11.

( ABROGATO )

(25)

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>>.

(26)(35)

13. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 12 sono le imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, intendendosi a tal fine:

a) per <<imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli>>: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

b) per <<prodotti agricoli>>: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, a eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

14. Le tipologie di spesa finanziabili dal programma di interventi di cui al comma 12 sono quelle relative al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine.

15. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 12.

16. Nelle more dell'istituzione di un registro centrale nazionale degli aiuti <<de minimis>> erogati alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, in applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti <<de minimis>> nel settore della produzione dei prodotti agricoli, la registrazione e il controllo degli importi erogati a ogni singola impresa vengono effettuati, a cura degli enti che concedono gli aiuti, mediante il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) istituito dall'articolo 7, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

17. Con regolamento regionale vengono disciplinate le modalità operative di registrazione e di controllo, anche ai fini del rispetto dell'eventuale riparto attribuito alla Regione, nonché le metodologie di quantificazione dell'aiuto per le diverse forme di intervento.

18.

( ABROGATO )

(10)

19. Gli oneri previsti dal comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

20. Il comma 89 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

<<89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore per l'erogazione degli aiuti in agricoltura le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi della Misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 con le regole e condizioni in esso previste e per l'erogazione delle indennità agroambientali a fronte delle domande presentate con i bandi emanati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 come finanziamenti integrativi.>>.

21. Il comma 91 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2003 è abrogato.

22. Gli oneri previsti dall'articolo 7, comma 89, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

23. Le domande di aiuto presentate ai sensi del quinto programma attuativo della misura a - Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 per le quali è stata emessa la decisione individuale di concedere il sostegno, ma che non possono essere ripresentate ai sensi della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per carenza dei requisiti oggettivi dalla stessa previsti, possono essere finanziate con fondi regionali, alle condizioni previste dal Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006, purché i richiedenti abbiano già presentato la relativa domanda di accertamento degli investimenti effettuati ovvero la presentino entro il 30 giugno 2009, pena la non ricevibilità della domanda medesima e l'archiviazione della domanda di aiuto a suo tempo presentata.

(5)

24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

25. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

26. Le domande di aiuto presentate ai sensi del quinto programma attuativo della misura a - Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 che sono state riproposte a valere sul primo bando emanato ai sensi della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e che non sono finanziabili per carenza delle risorse previste dal bando medesimo possono essere finanziate secondo l'ordine della graduatoria, previa approvazione di opportuna modifica del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione europea, con appositi fondi regionali da trasferire all'organismo pagatore.

27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

28. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico della località di Lignano Sabbiadoro quale polo turistico strategico della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali al Comune di Lignano Sabbiadoro per i programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione e all'ammodernamento del <<Lungomare Trieste>>, anche a sollievo degli eventuali mutui, in linea capitale e per interessi.

29. La domanda di finanziamento di cui al comma 28, corredata del programma di investimenti, comprensivo di una relazione illustrativa degli interventi complessivi da effettuarsi, di un preventivo di massima della spesa, nonché, eventualmente, della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, è presentata alla Direzione centrale attività produttive. Il programma complessivo degli investimenti necessari si può articolare e può essere sostenuto anche per lotti funzionali.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di tre milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.

31. Le risorse non utilizzate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i fini di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico), sono destinate per le finalità di cui all'articolo 5, comma 70, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

32. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 1.249.321,88 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario, a titolo di cofinanziamento, per la riqualificazione dell'accoglienza turistica attraverso il rifacimento dell'arredo urbano e l'abbattimento delle barriere architettoniche del centro cittadino.

(13)

34. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 33 è presentata entro il 30 giugno 2009 alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 33 e del relativo preventivo di spesa.

(18)

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

36. Al fine di sostenere lo sviluppo turistico delle aree montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali al Comune di Ravascletto per programmi di investimento finalizzati al completamento del centro polifunzionale a servizio del polo sciistico dello Zoncolan e della Valcalda anche a sollievo degli eventuali mutui, in linea capitale e per interessi.

37. La domanda di finanziamento di cui al comma 36, corredata del programma di investimenti, comprensivo di una relazione illustrativa degli interventi complessivi da effettuarsi, di un preventivo di massima della spesa, nonché, eventualmente, della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, è presentata alla Direzione centrale attività produttive. Il programma complessivo degli investimenti necessari si può articolare e può essere sostenuto anche per lotti funzionali.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.

39. L'Amministrazione regionale, riconoscendo il valore strategico della gestione eco-sostenibile delle risorse naturali delle aree della pedemontana pordenonese e udinese, ne favorisce i processi di sviluppo con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità, alla conservazione del paesaggio agrario e forestale, al sostegno delle azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio boschivo e all'uso per fini energetici del legno prodotto.

40. Per le finalità di cui al comma 39, l'Amministrazione regionale è autorizzata a favorire, mediante la concessione di sovvenzioni annue, l'attività dei soggetti aderenti all'Associazione Regionale dei Consorzi Agro Forestali Montani Privati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (CO.FO.PRI.) con sede a Faedis.

41. In sede di prima applicazione è concesso ai consorzi aderenti all'Associazione di cui al comma 40 un contributo straordinario complessivo di 100.000 euro per l'anno 2009 destinato prioritariamente al ristoro degli eventuali deficit di bilancio risultanti dal consuntivo riferito all'esercizio 2008 anche per somme impegnate e non liquidate, ancorché derivanti da recuperi di somme rinvenienti da contribuzioni a vario titolo concesse e revocate. Viene comunque assicurato a ogni consorzio richiedente un'assegnazione di 10.000 euro.

(11)

42. I finanziamenti di cui al comma 41 sono concessi, nella forma di contributo, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea, applicando il disposto della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37 (Disciplina degli interventi <<de minimis>>), e sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa vigente.

43. Le domande per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 41 sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

44. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 1703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

45. All'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<sulle quali le opere insistono>> sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole <<pubblica incolumità>> sono aggiunte le seguenti: <<, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali>>;

c) dopo la lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:

<<a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;>>.

46. Gli oneri di cui agli interventi previsti dal comma 45 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2009 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999, come modificato dal comma 45, a disporre l'assegnazione delle risorse anche a valere sul limite d'impegno a decorrere dall'annualità 2010, con specifico riguardo alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Progetto strategico speciale <<Programma straordinario nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati>>, a fronte del cofinanziamento statale previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 aprile 2008, n. 61 - Approvazione, con prescrizioni, del <<Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati>> (attuazione delibera Cipe n. 166/2007).

48. A tal fine sono riconosciuti ammissibili gli oneri sostenuti nel 2009 concernenti la realizzazione degli interventi di cui al comma 47.

49. Per le finalità previste dal comma 47 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali a decorrere dall'anno 2010 di cui uno di 3.500.000 euro annui e uno di 180.000 euro annui, con l'onere di 7.360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

50. Nel quadro degli interventi per la valorizzazione, anche in chiave turistica e dei servizi alla nautica da diporto, dell'ambito latisanese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un finanziamento per la progettazione, il recupero e la ristrutturazione dell'area e del complesso edilizio della ex caserma <<Radaelli>> al fine della destinazione dello stesso a centro servizi a favore delle attività connesse al turismo, alla nautica da diporto, all'artigianato e al commercio. Il programma degli investimenti necessari si può articolare e può essere sostenuto anche per lotti funzionali.

(22)

51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 30 bis e del relativo preventivo di spesa.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8960, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

53.

( ABROGATO )

(1)

54.

( ABROGATO )

(2)

55.

( ABROGATO )

(3)

56.

( ABROGATO )

(4)

57. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale - SISSAR), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole <<finanziamenti per i>> sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<Sono ammesse a finanziamento le spese:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, sostenute dal soggetto erogatore, per le attività svolte presso i fruitori, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10:>>;

c) al comma 3 dell'articolo 12 la parola <<fruitore>> è sostituita, ovunque sia presente, dalle seguenti: <<soggetto erogatore>>;

d) al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole <<80 per cento delle spese ammissibili,>> sono aggiunte le seguenti: <<elevabile fino al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2,>>;

e) al comma 1 dell'articolo 13 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<riferiti>>;

f) il comma 1 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>> con una percentuale dell'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore.>>;

g)

( ABROGATA )

h) la rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente: <<Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti>>.

(12)

58. Ai soli fini della rendicontazione, le disposizioni di cui al comma 57 trovano applicazione anche per le attività svolte nell'anno 2008.

59. Gli oneri derivanti dal comma 57 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 e al capitolo 4007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

60.

( ABROGATO )

(33)

61.

( ABROGATO )

(34)

62.

( ABROGATO )

(21)

63.

( ABROGATO )

(31)

64. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come inserito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 17/2006, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 per cento>>.

65. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<per le domande>> sono sostituite dalle seguenti: <<limitatamente alle domande di aiuto in conto capitale>>.

66. Il comma 46 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

<<46. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 43.>>.

67. È abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 2009, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2007, n. 88 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - legge finanziaria 2007). Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 23, l'Amministrazione regionale provvede a dichiarare non ricevibili le eventuali domande di intervento presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 43, della legge regionale 1/2007.

68. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è sostituito dal seguente:

<<1. Il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale.>>.

69. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2/1999 le parole <<al di fuori del territorio regionale>> sono soppresse.

70.

( ABROGATO )

(29)

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in assenza della documentazione giustificativa che consenta il recupero delle somme, a non intraprendere azioni di recupero per la ripetizione di quanto eventualmente già percepito dai beneficiari finali, qualora si avvalga dell'istituto della prescrizione per la cancellazione di residui passivi derivanti dai procedimenti relativi alle seguenti leggi:

a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione);

b) legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera);

c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 (Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione);

c bis) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);

c ter) legge regionale 24 maggio 1988 n. 36 (Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio);

d) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici);

e) legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche);

f) legge regionale 28 luglio 1979, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato);

g) legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 (Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore distributivo - Norme di integrazione della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25);

h) legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 (Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia);

i) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17 (Contributo per l'ammodernamento del complesso termale di Arta Terme).

(16)(17)

72. L'accertamento dell'insussistenza degli elementi necessari per la ripetizione delle somme di cui al comma 71 è dichiarato dal direttore del servizio competente, previo parere dell'Avvocatura regionale.

73.

( ABROGATO )

(20)(30)

74. Al fine di agevolare la possibilità di rientro dalle esposizioni debitorie delle imprese artigiane che hanno ottenuto finanziamenti agevolati su operazioni bancarie, di cui agli articoli 46, comma 1, e 50, comma 1, della legge regionale 12/2002, o di leasing è autorizzata, su domanda dei beneficiari, la ristrutturazione dei mutui in essere per le sole rate di ammortamento non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di allineare la durata massima del finanziamento stipulato con banche o società di leasing a quella prevista dall'articolo 46 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

(15)

75. Al fine di agevolare la possibilità di rientro dalle esposizioni debitorie delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati su operazioni bancarie o di leasing di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36), sulla base del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 250 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996 come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002), è autorizzata, su domanda dei beneficiari, la ristrutturazione dei mutui in essere per le sole rate di ammortamento non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di allineare la durata massima del finanziamento stipulato con banche o società di leasing a quella prevista dall'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 352 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio).

76. Al comma 143 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<comma 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 12 e 13>>;

b) dopo le parole <<per iniziative promozionali>> sono aggiunte le seguenti: <<e per interventi relativi a opere e lavori da effettuarsi sul palazzetto polifunzionale nella località di Piancavallo>>.

77.

( ABROGATO )

(32)

78. In fase di attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione, al fine di consentire la massima valorizzazione dell'albergo diffuso in area montana, la Giunta regionale può derogare al limite minimo degli ottanta posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per le iniziative di albergo diffuso già esistenti all'entrata in vigore della presente legge che partecipano al Programma medesimo.

79. L'Amministrazione regionale, al fine di conseguire gli obiettivi di spesa di cui al piano finanziario del Documento unico di programmazione - Docup - Obiettivo 2, periodo di programmazione 2000-2006, e del Programma Operativo Regionale - POR - periodo di programmazione 2007-2013, è autorizzata a presentare a rendicontazione tutti i progetti conclusi entro i limiti di ammissibilità della spesa stabilita dai richiamati documenti ove per i relativi periodi di programmazione gli stessi progetti siano eleggibili a finanziamento comunitario secondo le disposizioni normative comunitarie vigenti.

80. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 1 - Attività economiche, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella B.

Note:

Comma 53 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 4/2009

Comma 54 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 4/2009

Comma 55 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 4/2009

Comma 56 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 4/2009

Parole sostituite al comma 23 da art. 14, comma 30, L. R. 11/2009

Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 11/2009

Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 12/2009

Comma 9 abrogato da art. 3, comma 3, L. R. 12/2009

Comma 10 abrogato da art. 3, comma 3, L. R. 12/2009

10  Comma 18 abrogato da art. 3, comma 3, L. R. 12/2009

11  Parole sostituite al comma 41 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2009

12  Lettera g) del comma 57 abrogata da art. 3, comma 49, L. R. 12/2009

13  Comma 33 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009

14  Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 6, L. R. 24/2009

15  Parole aggiunte al comma 74 da art. 2, comma 45, L. R. 24/2009

16  Lettera c bis) del comma 71 aggiunta da art. 2, comma 86, L. R. 24/2009

17  Lettera c ter) del comma 71 aggiunta da art. 2, comma 86, L. R. 24/2009

18  Parole aggiunte al comma 34 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2010

19  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 6, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 33/2015

20  Comma 73 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.

21  Comma 62 abrogato da art. 237, comma 1, L. R. 26/2012

22  Integrata la disciplina del comma 50 da art. 94, comma 1, L. R. 21/2013

23  Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013

24  Comma 8 bis abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013

25  Comma 11 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013

26  Integrata la disciplina del comma 12 da art. 41, comma 1, L. R. 11/2014

27  Comma 1 sostituito da art. 2, comma 94, L. R. 27/2014

28  Comma 2 sostituito da art. 2, comma 94, L. R. 27/2014

29  Comma 70 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.

30  Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

31  Comma 63 abrogato da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 30/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 43/1988.

32  Comma 77 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 4/2005.

33  Comma 60 abrogato da art. 53, comma 1, lettera n), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.

34  Comma 61 abrogato da art. 53, comma 1, lettera n), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.

35  Integrata la disciplina del comma 12 da art. 3, comma 44, lettera b), L. R. 45/2017