Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Art. 9
 (Finalità 7 - Sanità pubblica)
1. Il termine di cui all'articolo 75, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), già prorogato al 31 dicembre 2008 con l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.
2. La concessione a soggetti pubblici di finanziamenti relativi a opere di edilizia sanitaria, rientranti nella programmazione degli investimenti del Servizio sanitario regionale, è disposta o in via ordinaria, sulla base del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), oppure sulla base del progetto preliminare o di altra documentazione che la vigente normativa definisce necessaria per l'individuazione del soggetto realizzatore in caso di appalto o di concessione di opere pubbliche.
4. L'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza), e il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono abrogati. L'indennizzo forfetario continua a essere erogato, ove ne ricorrano i presupposti, esclusivamente fino alla data originaria di scadenza dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), si intendono ricomprese, fra i soggetti che possono stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma dello stesso articolo, anche le aziende per i servizi sanitari.
8. La Direzione centrale salute e protezione sociale, con il supporto dell'Agenzia regionale della sanità, predispone uno studio di fattibilità concernente i tempi, i modi, i criteri e le risorse necessarie per conseguire la graduale perequazione del trattamento economico del personale degli enti del Servizio sanitario regionale, al fine di superare le eventuali differenze retributive riscontrate tra i differenti enti.
9. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 8, per un primo finanziamento di 3 milioni di euro, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 240.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
14. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 7 - Sanità pubblica, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella H.
Note:
1 Comma 10 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 12/2009
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 9, comma 7, L. R. 12/2009
3 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, L.R. 19/2006, con effetto dall'1/1/2016.
4 Comma 13 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016