Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Art. 14
 (Funzionamento della Regione)
1. I pagamenti relativi ai rimborsi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) sono effettuati direttamente dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG). Le relative somme sono trasferite al bilancio del Consiglio regionale.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 20, della legge regionale 22/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede.>>.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 6/1965, come aggiunto dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 11.2.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
8. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3557 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 7, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 15 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
10. Al fine di garantire la migliore fruizione degli immobili regionali adibiti a uffici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti e contratti aventi natura mista rivolti a offrire servizi accessori e complementari agli utilizzatori degli immobili stessi.
11. Per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisi in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10 è prevista l'entrata complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 3.2.91 e del capitolo 1409 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
14. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 2.700.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 13, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
17. Per le finalità previste dal comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, come inserito dal comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, come inserito dal comma 16, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 14 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico dei medesimi unità di bilancio e capitolo con il comma 56, tabella L.
22.
Dopo il settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.>>.

23. Al comma 1 dell'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971, le parole <<2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.000 euro>>.
25. Al fine del razionale impiego delle risorse e della riduzione dei costi, per il necessario rafforzamento del sistema regionale integrato di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi della legge regionale 64/1986, nonché per soddisfare le esigenze di accesso a dati di carattere meteorologico espresse dai settori regionali della prevenzione e protezione ambientale, dell'agricoltura, della gestione forestale e territoriale, del turismo, dei trasporti e della sanità, le reti di monitoraggio meteorologico, idrometeorologico e agrometeorologico, il radar meteorologico, i sistemi tecnico-scientifici, tecnologici, trasmissivi e informatici, le attrezzature e i beni immobili relativi ai siti operativi, le pertinenze, i contratti in essere, le sedi operative ed i beni mobili, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER), sono trasferiti in proprietà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione operativa da parte della Protezione civile della Regione.
26. Il personale tecnico dell'ARPA - OSMER preposto all'utilizzo dei sopra menzionati sistemi è messo a disposizione presso la Protezione civile della Regione, previa espressa richiesta della medesima Protezione civile e secondo le modalità definite con apposita convenzione.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere il personale necessario dalla graduatoria relativa all'esame di concorso pubblico, riservato al profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario forestale, categoria C, svoltosi nell'anno 2005, sino alla data del 31 dicembre 2009.
28. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), lo stanziamento di cui al comma 68 del medesimo articolo 7 è implementato di un importo pari a 30.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30. In attuazione del disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettera f), del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 6 maggio 2008, tenuto conto dei processi di riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale intervenuti sino al 31 dicembre 2007, è stanziato, per la contrattazione collettiva integrativa riferita al suddetto biennio economico, un importo annuale di 650.000 euro.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
38. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale 17/2004, come inserito dal comma 37, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.
39. In sede di attuazione del piano triennale dei fabbisogni professionali 2009-2011, la Regione valuta, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche, l'esperienza professionale maturata nella stessa categoria messa a concorso dal personale che abbia prestato servizio presso la Regione medesima, con contratto di lavoro a tempo determinato o mediante lavoro somministrato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
44. Nelle more della definizione di una disciplina legislativa generale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica in correlazione alle disposizioni di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 133/2008, con i commi 45, 46, 47 e 48 si dettano disposizioni in materia di assenza per malattia dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
45. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti di cui al comma 44, è corrisposto, nei primi dieci giorni di assenza, il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi di lavoro o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
47. Resta ferma, per quanto non disposto dai commi 45 e 46 e in quanto compatibile con i medesimi, la disciplina prevista in materia di assenza per malattia dal contratto collettivo di lavoro del personale regionale.
48. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 45 costituiscono economie di bilancio per la Regione; tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare gli importi di cui all'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002 dall'1 gennaio 2001 al 31 agosto 2002, ovvero alla data di cessazione dal servizio se antecedente, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo, al personale in quiescenza che ha ottenuto la sentenza n. 138 del 20 ottobre 2008 della Corte d'Appello di Trieste.
54. A far data dall'entrata in vigore dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), le risorse stanziate dal bilancio regionale a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dei capitoli 5170 e 5243 per il funzionamento del Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin di Passariano, si intendono destinate al finanziamento dell'attività istituzionale dell'Istituto medesimo.
55. Il comma 16 dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) è abrogato. Il riferimento a detto articolo si intende riferito alle disposizioni contenute nella legge regionale 57/1971.
56. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 11 - Funzionamento della Regione, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella L.
Note:
1 Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
2 Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
3 Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
4 Comma 36 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
5 Comma 40 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
6 Comma 41 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
7 Comma 42 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
8 Comma 43 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
9 Parole sostituite al comma 54 da art. 14, comma 21, L. R. 12/2009
10 Comma 51 sostituito da art. 14, comma 33, L. R. 12/2009
11 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 13, comma 52, L. R. 24/2009
12 Parole soppresse al comma 46 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2010
13 Con riferimento al c. 54 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
14 Comma 19 abrogato da art. 10, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15 Comma 16 abrogato da art. 23, comma 1, lettera m), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.