Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Capo VI

Norme in materia di trasporti

Art. 53

(Modifica alla legge regionale 9/2008)

1. Alla lettera b) del comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 9/2008, la parola <<immobili>> è sostituita dalla seguente: <<mobili>>.

Art. 54

(Modifiche alla legge regionale 23/2007)

1. Dopo il Titolo I e prima dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il Capo I recante <<Principi generali>>.

2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente Capo:

<<Capo II

Pianificazione del sistema regionale di trasporto

Art. 3 bis

(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.

2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:

a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;

b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;

c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;

d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;

e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.

3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:

a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;

b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

Art. 3 ter

(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)

1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.

2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:

a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;

b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;

c) idonee rappresentazioni cartografiche;

d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;

e) una relazione illustrativa.

3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.

4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.

Art. 3 quater

(Sistema regionale della mobilità di persone)

1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:

a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;

b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;

c) la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;

d) il Piano regionale della viabilità del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e successive modifiche.

Art. 3 quinquies

(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)

1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:

a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;

b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.>>.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, è sostituita dalla seguente:

<<a) gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della Polizia Locale, in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati; per gli appartenenti alla Polizia Locale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; l'attuazione delle disposizioni avviene secondo le priorità definite dalla Giunta regionale;>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007, come sostituita dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. Al comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole <<commi 1 e 3, del decreto legislativo 111/2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione>>.

6. Al comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 il conferimento in regime di concessione d'uso va interpretato nel senso di conferimento ai fini della gestione, nonché manutenzione straordinaria, ristrutturazione, potenziamento e nuova costruzione.

(1)

6 bis.

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 6 da art. 5, comma 11, lettera a), L. R. 24/2009

Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 11, lettera b), L. R. 24/2009

Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 26, L. R. 11/2011

Art. 55

(Modifiche alla legge regionale 22/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.>>.

Art. 56

(Modifiche alla legge regionale 25/2004)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), dopo le parole <<Direzione centrale salute e protezione sociale>> sono aggiunte le seguenti: <<, con il Servizio statistica della Regione>>;

2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2004 è aggiunta la seguente:

<<d bis) un responsabile di Friuli Venezia Giulia Strada SpA, o suo delegato;>>.

3. Dopo la lettera k) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2004 è aggiunta la seguente:

<<k bis) un rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - F.I.A.B.>>.

Art. 57

(Modifiche alla legge regionale 41/1986)

1. Alla legge regionale 41/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: <<Pianificazione regionale del trasporto delle merci e della logistica>>;

b) la rubrica del Capo Unico del Titolo I è soppressa;

c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: <<Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica>>;

d) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

e) al comma 2 dell'articolo 1 le parole <<A tal fine provvede>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede>>;

f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le parole <<nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro due anni>>;

g) al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<e in coerenza con il Piano territoriale regionale,>> sono soppresse;

h) alla rubrica dell'articolo 4 dopo le parole <<Procedure di formazione>> sono inserite le seguenti: <<ed efficacia>>;

i) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.>>.