Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

CAPO II

Norme in materia di attività cinofile e di prelievi faunistici in aree protette

Art. 29

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2006)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<attività venatoria autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate>>.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituito dal seguente:

<<5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.>>.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

<<5 bis. L'Organo gestore definisce all'interno del piano pluriennale di cui al comma 2 gli specifici programmi di monitoraggi sanitari, da effettuare in coerenza e collaborazione con i programmi di monitoraggio sanitario di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).>>.