Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 9/2007)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la parola <<sentieri>> sono aggiunte le seguenti: <<comunque preclusi al transito motorizzato>>.

2. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 9/2007, è inserito il seguente:

<<Articolo 60 bis

(Norme per la raccolta delle chiocciole)

1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere Helix è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.

2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.>>.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

<<2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chiocciole del genere Helix prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.>>.

4. L'articolo 71 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 71

(Divieti di circolazione e sosta)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.

2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.>>.

5. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 9/2007 sono soppressi i primi due periodi e nel terzo periodo sono soppresse le parole <<,comma 2,>>.

6. L'articolo 73 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 73

(Disciplina del transito)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;

b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;

c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;

d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.

2. I Comuni provvedono:

a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;

b) ad apporre la necessaria segnaletica;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);

d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;

e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.

3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:

a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;

b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;

d) a predisporre il regolamento di cui al comma 4 sentiti i Comuni interessati.

4. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adottano apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:

a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;

b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;

c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;

d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.

5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 9/2007 sono aggiunte al termine le parole: <<La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). >>.

8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 7, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Al comma 4 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>.