Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 16 bis aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009

Articolo 16 ter aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009

Articolo 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 17/2010

Articolo 16 quater aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 17/2010

Capo I

Norme in materia ambientale

Art. 1

(Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)

1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, restano valide ed efficaci fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.

2. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni ambientali di settore di cui al comma 1 possono essere adeguate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo 59/2005, sia su iniziativa delle autorità che le hanno rilasciate, sia su richiesta del gestore dell'impianto formulata alle medesime autorità.

3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori di impianti esistenti che hanno presentato, nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, anticipare l'attuazione di quanto previsto nella domanda stessa, dando esecuzione agli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili e avviando, contestualmente, le attività di monitoraggio e di controllo, a condizione che gli interventi previsti non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o abbiano già ottenuto il provvedimento favorevole di conformità ambientale. Il gestore comunica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'inizio dell'esecuzione degli interventi e delle attività di monitoraggio.

4. Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 renda necessaria la modifica delle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime, su richiesta dei gestori adeguano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, le autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate prescrivendo il relativo piano di monitoraggio e controllo elaborato sulla base di quello proposto nella domanda di autorizzazione integrata ambientale. Il richiedente l'autorizzazione integrata ambientale propone la modifica ai fini dell'adeguamento alla migliore tecnologia disponibile. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni.

5. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori presentano le istanze concernenti modifiche non sostanziali degli impianti, integrative della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che, accertata la natura non sostanziale delle modifiche di cui sopra, le trasmette alle autorità competenti affinché provvedano al rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 59/2005.

6. Le autorità che adeguano le autorizzazioni ambientali di settore di cui ai commi 2, 4 e 5 trasmettono i relativi provvedimenti al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6, commi 23, 25, 26 e 27 della legge regionale 2/2006)

1. Il comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

<<23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.>>.

2. Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:

<<25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie della Regione, di ARPA e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), nonché alla copertura dei costi delle attività di controllo di ARPA e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima. Le modalità di erogazione e l'entità degli importi dovuti ad ARPA per le attività istruttorie e per l'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, nonché alle Province per le attività istruttorie, sono determinate da una convenzione.>>.

3. Il comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituto dal seguente:

<<26. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, ai sensi del comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.>>.

4.

( ABROGATO )

(1)

5. Il comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:

<<27. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, nonché dall'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.>>.

6.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012

Comma 6 abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012

Art. 3

(Conferenze di servizi in materia ambientale)

1. Alle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipano al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime:

a) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);

b) l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, con particolare riguardo ai principali fattori di rischi igienico-sanitari sulla salute pubblica, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1992, n. 421), e della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale).

Art. 4

(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;

c) autorità competente: la Giunta comunale;

d)

( ABROGATA )

(1)(3)

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 ;

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

(4)(5)

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

(2)

Note:

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009

Comma 3 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 21/2015

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 6/2019

Art. 4 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera s), L. R. 12/2016

Art. 5

(Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.

2. Alle conferenze tecniche provinciali di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipa al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime l'ARPA, per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 6/1998.

3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell'autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 30/1987, il Comune e l'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio sono tenuti a esprimere i relativi pareri attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune e dell'Azienda per i servizi sanitari il parere si intende reso favorevolmente.

Art. 6

(Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13/1998)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, su domanda dell'ente beneficiario, i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto), comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e successive modifiche, per la realizzazione dei lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato, da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, iniziati oltre il termine fissato dall'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), a condizione che i lavori siano stati ultimati e previo accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera s), L. R. 12/2016

Art. 8

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<, nel rispetto del regime "de minimis" nel caso di imprese,>> sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.>>.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 16/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole <<sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sottoscritte o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16/2007 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.>>.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 15/2007)

1. Alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. L'articolo 10, commi 6 e 7, e l'articolo 11 della legge regionale 15/2007 sono abrogati.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 183, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.

Art. 12

(Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)

1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010. Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l'esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l'anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale.

2. Il conto economico preventivo per l'anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 6/1998. La Giunta regionale approva il conto economico preventivo per il 2008 entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, corredati della relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 6/1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.

3. Il programma annuale 2009 e il relativo bilancio preventivo, nonché il programma pluriennale 2009-2011 e il relativo bilancio pluriennale, sono adottati contestualmente dal Commissario straordinario e approvati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 6/1998. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.

4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l'esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 prevedendo, in deroga all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), la copertura di eventuali costi superiori allo stanziamento sul bilancio pluriennale 2008-2010 e annuale 2008 della Regione destinato al funzionamento e alle attività di ARPA, mediante l'utilizzo, entro il limite massimo complessivo del 75 per cento nel biennio, delle riserve e degli utili portati a nuovo iscritti nel bilancio dell'esercizio 2007.

5. Dopo il comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

<<47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.>>.

6. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 le parole <<Costituiscono fonte di finanziamento dell'ARPA:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le entrate dell'ARPA sono costituite da:>>.

7. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:

<<a) un contributo annuale di funzionamento, destinato dalla Regione all'espletamento delle attività connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul territorio regionale, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);>>.

8.

( ABROGATO )

(1)

9. I commi 11 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.

Note:

Comma 8 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013

Art. 13

( ABROGATO )

(12)(13)(14)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 24/2009

Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 24/2009

Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 24/2009

Comma 7 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 11 da art. 57, comma 4, lettera a), L. R. 19/2012

Parole sostituite al comma 11 da art. 57, comma 4, lettera b), L. R. 19/2012

Parole sostituite al comma 7 da art. 209, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 11 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

10  Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 5/2013

11  Parole soppresse al comma 10 bis da art. 1, comma 1, L. R. 21/2013

12  Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 21/2013

13  Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015

14  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015

Art. 15

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 32, L. R. 22/2010

Articolo sostituito da art. 186, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018

Art. 16

( ABROGATO )

(2)

Note:

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 3/2018

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018

Art. 16 bis

(Scarichi in pubblica fognatura)

(1)

1.In attuazione dell' articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

(2)

2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.

3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).

(3)

3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.

(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Art. 16 ter

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009

Articolo non vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 234/2010, della disposizione istitutiva contenuta nell'art. 4, comma 25, L.R. 12/2009.

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018

Art. 16 quater

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018

Art. 17

(Scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, gli scarichi terminali di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali, provenienti da reti fognarie che servono agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti e non sottoposti al trattamento previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati, per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, a condizione che tutti i singoli scarichi in rete fognaria a essi afferenti rispettino i valori limite di emissione in acque superficiali per essi previsti dal decreto legislativo 152/2006, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 108 del medesimo decreto.

Art. 18

(Acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli)

1. L'Ambito territoriale ottimale comprendente il territorio della Provincia di Udine è autorizzato a prevedere nel regolamento fognario comunale specifiche deroghe ai limiti tabellari dei cloruri delle acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli, a condizione che il depuratore comprensoriale comunale, situato a valle degli opifici stessi, garantisca il rispetto dei parametri di legge.

Art. 19

(Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Provincia autorizza lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento, fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali.

Art. 20

(Attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006)

1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.

(13)(14)

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari di cui al comma 1 e del digestato.

(3)(15)

4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.

(4)

4 bis. La Regione, in collaborazione con l’ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.

(5)(9)

4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

(6)(10)

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

(7)(11)

5 bis.

( ABROGATO )

(8)(12)

6.

( ABROGATO )

(2)

7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 32, L. R. 11/2009

Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 18/2011

Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 18/2011

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011

Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011

Comma 5 sostituito da art. 2, comma 34, lettera d), L. R. 18/2011

Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera e), L. R. 18/2011

Parole sostituite al comma 4 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

10  Parole sostituite al comma 4 ter da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

11  Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

12  Comma 5 bis abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

13  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 14, L. R. 37/2017

14  Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2021

15  Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2021

Art. 21

(Attuazione dell'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006)

1. Ai fini dell'esecuzione di lavori pubblici, gli adempimenti di cui all'articolo 186, commi 3 e 4, del decreto legislativo 152/2006, possono essere attuati tramite la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 11, del regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 5/2007, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 296/Pres., e successive modifiche, anche successivamente al rilascio del certificato di conformità urbanistica sull'opera complessiva ai sensi dell'articolo 2 del regolamento medesimo.

Art. 22

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2002)

1. Al comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole <<manutenzione straordinaria>> sono aggiunte le seguenti: <<o prove di funzionamento e per lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di componenti e apparecchiature correlati a un impianto di depurazione o comunque facenti parte della rete fognaria>>.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2/2000)

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono inseriti i seguenti:

<<32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.

32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.>>.

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 28/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 28/2002 è aggiunto il seguente:

<<Art. 16 bis

(Compensi agli amministratori dei Consorzi)

1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre.

2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.

3. I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

5. I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 6 quater dell'art. 2, L.R. 28/2002.

Art. 25

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 5 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 13/2005)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. L'articolo 3 della legge regionale 13/2005 è abrogato.

3.

( ABROGATO )

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L.R. 13/2005.

Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 13/2005.

Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 13/2005.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 9/2007)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la parola <<sentieri>> sono aggiunte le seguenti: <<comunque preclusi al transito motorizzato>>.

2. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 9/2007, è inserito il seguente:

<<Articolo 60 bis

(Norme per la raccolta delle chiocciole)

1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere Helix è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.

2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.>>.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

<<2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chiocciole del genere Helix prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.>>.

4. L'articolo 71 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 71

(Divieti di circolazione e sosta)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.

2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.>>.

5. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 9/2007 sono soppressi i primi due periodi e nel terzo periodo sono soppresse le parole <<,comma 2,>>.

6. L'articolo 73 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 73

(Disciplina del transito)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;

b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;

c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;

d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.

2. I Comuni provvedono:

a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;

b) ad apporre la necessaria segnaletica;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);

d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;

e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.

3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:

a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;

b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;

d) a predisporre il regolamento di cui al comma 4 sentiti i Comuni interessati.

4. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adottano apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:

a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;

b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;

c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;

d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.

5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 9/2007 sono aggiunte al termine le parole: <<La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). >>.

8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 7, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Al comma 4 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>.

Art. 28

(Compatibilità ambientale nell'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, le concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi, previste dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), non sono soggette a valutazione di impatto ambientale.

CAPO II

Norme in materia di attività cinofile e di prelievi faunistici in aree protette

Art. 29

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2006)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<attività venatoria autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate>>.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituito dal seguente:

<<5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.>>.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

<<5 bis. L'Organo gestore definisce all'interno del piano pluriennale di cui al comma 2 gli specifici programmi di monitoraggi sanitari, da effettuare in coerenza e collaborazione con i programmi di monitoraggio sanitario di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).>>.

Capo III

Norme in materia di edilizia e di urbanistica

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 23/2005)

1.

( ABROGATO )

(1)

2.

( ABROGATO )

(5)

3.

( ABROGATO )

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

5.

( ABROGATO )

(4)

6.

( ABROGATO )

(6)

7. L'articolo 8 della legge regionale 23/2005 è abrogato.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.

Comma 3 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.

Comma 4 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.

Comma 5 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.

Comma 2 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015

Comma 6 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 34/1987)

1. Al fine di favorire le azioni e i processi di riqualificazione urbana, al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), le parole <<lire 35.000>> sono sostitute dalle seguenti: <<25 euro>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 34/1987 è sostituito dal seguente:

<<3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sono disposti la revisione dell'importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT, nonché l'adeguamento dello stesso ai costi dell'intervento desunti dal prezzario regionale dei lavori pubblici.>>.

Art. 33

(Modalità di assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000)

1. La concessione al Collegio Don Bosco e all'Istituto Vendramini, siti in Pordenone, all'Istituto salesiano Bearzi, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati, all'Istituto Tomadini e all'Istituto Nostra Signora dell'Orto, siti in Udine, nonché al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, dei contributi straordinari pluriennali di cui all'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, ai fini del completamento del programma, si intende effettuata, con riferimento alla normativa vigente, per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di ciascun intervento.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 30, comma 8, L. R. 13/2014

Art. 34

(Deroghe alle norme urbanistiche ed edilizie per la manutenzione di elementi storico-culturali del paesaggio)

(1)(2)

1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, né ad autorizzazione paesaggistica o a valutazione di incidenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera p), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 35, comma 4, L. R. 29/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera v), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 35, comma 4, L. R. 29/2017

Art. 35

(Modifica alla legge regionale 12/2008)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole <<di urbanizzazione primaria>> e dopo le parole <<di urbanizzazione secondaria>> sono inserite le seguenti: <<richieste dal Comune>>.

Art. 36

( ABROGATO )

(6)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 92, L. R. 17/2008

Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Parole soppresse al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

Comma 2 ter aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012

Art. 37

(Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER)

(1)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:

a) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;

b) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.

2. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:

a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 51 della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:

1.1. la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

1.2. la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;

1.3. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;

1.4. l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;

2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:

1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l'attestazione dell'ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.

3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.

Art. 38

(Modifiche alla legge regionale 6/2003)

(1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Nell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall'articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.

1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.>>.

2. Prima dell'articolo 18 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

<<Art. 18 ante

(Requisiti dei beneficiari)

1. Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, i richiedenti possiedono la residenza o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale di cui cinque anni in regione.>>.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotto dall'articolo 38, comma 1, della presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso di revoca dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2003.

Art. 40

(Interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000)

1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il trasferimento del bene oggetto dell'incentivo, prima della scadenza del vincolo quinquennale di cui al comma 1, alle ATER con le quali l'ente territoriale abbia stipulato un accordo di programma per la realizzazione o ristrutturazione di edifici da destinare anche in parte ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, non determina l'applicazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9/2008)

1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2008, dopo le parole <<comunque da destinare a finalità pubbliche.>> sono aggiunte le seguenti: <<Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla progettazione delle opere di ristrutturazione statica e funzionale dell'immobile individuato dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 1/2005; la rendicontazione di queste spese avviene tramite presentazione di idonea documentazione.>>.

Art. 42

(Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici)

1. Fatte salve le norme riguardanti la staticità sismica e i vincoli idrogeologici, nonché le destinazioni urbanistiche, il passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, prescinde dall'esistenza sugli stessi terreni di manufatti aventi scopo ricreativo e sociale.

Art. 43

(Modifiche alla legge regionale 49/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), è sostituito dal seguente:

<<1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli standard qualitativi e organizzativi vigenti e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, fornitura di arredi e attrezzature, nonché costruzione o acquisto di nuove strutture fino a un massimo del 90 per cento sulla spesa ammessa.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993 è inserito il seguente:

<<1 bis. In via transitoria possono essere accolte le istanze di contributo di cui al comma 1 relativamente a strutture per le quali i lavori siano stati avviati nel corso del 2008.>>.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 49/1993, come modificato dai commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

Art. 44

(Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995)

1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), e successive modifiche, possono essere presentate agli enti locali che hanno emesso l'atto di concessione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.

Art. 45

(Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002)

1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all'utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilità di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.

2. In via di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 14/2002, il reimpiego dell'IVA costituisce fattispecie diversa dall'utilizzo delle economie contributive di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 e deve intendersi consentito, nel momento in cui si realizza la sopravvenienza attiva, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo concedente l'incentivo.

Capo IV

Norme in materia di ricostruzione

Art. 46

(Conferma dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 63/1977)

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei comproprietari, titolari della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), che, prima della presentazione della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 63/1977, a seguito di accertamento statico negativo, di cui all'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), abbiano donato ad altri comproprietari, legati ai beneficiari da rapporto di parentela o di affinità, la quota di proprietà dell'edificio successivamente demolito.

Art. 47

(Abrogazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2005)

1. L'articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è abrogato.

2. L'articolo 26 della legge regionale 24/2005 è abrogato.

Art. 48

(Termini per piani particolareggiati)

1. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2025. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

(1)(4)(7)(10)(13)(16)(19)

2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2025.

(2)(5)(8)(11)(14)(17)(20)

3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2025 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.

(3)(6)(9)(12)(15)(18)(21)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.

Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.

10  Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.

11  Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.

12  Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.

13  Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

14  Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

15  Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

16  Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.

17  Parole sostituite al comma 2 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.

18  Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.

19  Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023

20  Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023

21  Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023

Art. 49

(Termini espropriazioni)

1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2010.

2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2010.

Art. 50

(Trasferimento in proprietà di alloggi prefabbricati)

1. Gli alloggi prefabbricati, costruiti a seguito di Ordinanza del Commissario straordinario del Governo nel Friuli Venezia Giulia per i sismi del 6 maggio e 15 settembre 1976, assegnati ai Comuni, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai proprietari dei terreni sui quali insistono. Sono fatti salvi i provvedimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V

Norme di adeguamento antisismico

Art. 51

(Applicazione dell'articolo 39 ter della legge regionale 50/1990 agli interventi di adeguamento antisismico)

1. Le disposizioni dell'articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), si applicano agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), per la concessione dei contributi pluriennali costanti di cui all'articolo 16 della legge regionale 30/1988.

Art. 52

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera j), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.

I provvedimenti attuativi di cui agli art. 3, c. 2, 3 e 4, e 17 sono stati emanati con DGR 845/2010, DGR 850/2010, DGR 1368/2011 e DPReg. 176/2011.

Capo VI

Norme in materia di trasporti

Art. 53

(Modifica alla legge regionale 9/2008)

1. Alla lettera b) del comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 9/2008, la parola <<immobili>> è sostituita dalla seguente: <<mobili>>.

Art. 54

(Modifiche alla legge regionale 23/2007)

1. Dopo il Titolo I e prima dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il Capo I recante <<Principi generali>>.

2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente Capo:

<<Capo II

Pianificazione del sistema regionale di trasporto

Art. 3 bis

(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.

2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:

a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;

b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;

c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;

d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;

e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.

3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:

a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;

b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

Art. 3 ter

(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)

1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.

2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:

a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;

b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;

c) idonee rappresentazioni cartografiche;

d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;

e) una relazione illustrativa.

3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.

4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.

Art. 3 quater

(Sistema regionale della mobilità di persone)

1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:

a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;

b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;

c) la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;

d) il Piano regionale della viabilità del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e successive modifiche.

Art. 3 quinquies

(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)

1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:

a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;

b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.>>.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, è sostituita dalla seguente:

<<a) gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della Polizia Locale, in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati; per gli appartenenti alla Polizia Locale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; l'attuazione delle disposizioni avviene secondo le priorità definite dalla Giunta regionale;>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007, come sostituita dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. Al comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole <<commi 1 e 3, del decreto legislativo 111/2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione>>.

6. Al comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 il conferimento in regime di concessione d'uso va interpretato nel senso di conferimento ai fini della gestione, nonché manutenzione straordinaria, ristrutturazione, potenziamento e nuova costruzione.

(1)

6 bis.

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 6 da art. 5, comma 11, lettera a), L. R. 24/2009

Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 11, lettera b), L. R. 24/2009

Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 26, L. R. 11/2011

Art. 55

(Modifiche alla legge regionale 22/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.>>.

Art. 56

(Modifiche alla legge regionale 25/2004)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), dopo le parole <<Direzione centrale salute e protezione sociale>> sono aggiunte le seguenti: <<, con il Servizio statistica della Regione>>;

2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2004 è aggiunta la seguente:

<<d bis) un responsabile di Friuli Venezia Giulia Strada SpA, o suo delegato;>>.

3. Dopo la lettera k) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2004 è aggiunta la seguente:

<<k bis) un rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - F.I.A.B.>>.

Art. 57

(Modifiche alla legge regionale 41/1986)

1. Alla legge regionale 41/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: <<Pianificazione regionale del trasporto delle merci e della logistica>>;

b) la rubrica del Capo Unico del Titolo I è soppressa;

c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: <<Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica>>;

d) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

e) al comma 2 dell'articolo 1 le parole <<A tal fine provvede>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede>>;

f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le parole <<nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro due anni>>;

g) al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<e in coerenza con il Piano territoriale regionale,>> sono soppresse;

h) alla rubrica dell'articolo 4 dopo le parole <<Procedure di formazione>> sono inserite le seguenti: <<ed efficacia>>;

i) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.>>.

Capo VII

Norme in materia di demanio marittimo e norme in materia di turismo

Art. 58

(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

(3)

1.

( ABROGATO )

(4)

2. Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.

(1)

3. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, possiedono i requisiti di legge richiesti per l'intera durata della concessione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative; l'ente concedente verifica con cadenza annuale la permanenza del possesso dei requisiti.

4.

( ABROGATO )

(5)

5.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 2, L. R. 13/2009

Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

Comma 2 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 36, comma 2, L.R. 13/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233/2010.

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016

Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016

Capo VIII

Norma di proroga e entrata in vigore

Art. 59

(Proroga dei termini di rendicontazione fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 53, della legge regionale 3/2002)

1. Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole <<entro il termine di sette anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine di nove anni>>.

Art. 60

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.