Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Capo V
 Norme di adeguamento antisismico
Art. 51
1. Le disposizioni dell'articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), si applicano agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalitą e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), per la concessione dei contributi pluriennali costanti di cui all'articolo 16 della legge regionale 30/1988.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera j), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
2 I provvedimenti attuativi di cui agli art. 3, c. 2, 3 e 4, e 17 sono stati emanati con DGR 845/2010, DGR 850/2010, DGR 1368/2011 e DPReg. 176/2011.