Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 5
 (Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell'autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 30/1987, il Comune e l'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio sono tenuti a esprimere i relativi pareri attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune e dell'Azienda per i servizi sanitari il parere si intende reso favorevolmente.