Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 45
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all'utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilitą di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.
2. In via di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 14/2002, il reimpiego dell'IVA costituisce fattispecie diversa dall'utilizzo delle economie contributive di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 e deve intendersi consentito, nel momento in cui si realizza la sopravvenienza attiva, senza necessitą di preventiva autorizzazione da parte dell'organo concedente l'incentivo.